http://www.quattroruote.it/news/milano/2015/02/27/multe_in_ritardo_il_comune_di_milano_denunciato_per_danno_erariale.html
27/02/2015
MILANOMulte in ritardo
Il Comune di Milano denunciato per danno erariale
oltre che al "mancato introito dei verbali annullati o archiviati per effetto dei ricorsi". In consiglio arriverà presto una mozione per per chiedere la restituzione delle multe notificate oltre i 90 giorni e già saldate dagli automobilisti.
http://www.laleggepertutti.it/661_nuovi-termini-per-le-multe-stradali
20/01/2015
1. La multa stradale deve essere notificata al trasgressore (o presunto tale dall’Autorità) entro 90 giorni dalla data dell’infrazione (360 se risiede all’estero); 2. Se invece la multa è stata contestata immediatamente al conducente/trasgressore, l’Amministrazione ha 100 giorni per la notifica al proprietario/responsabile in solido; - See more at: http://www.laleggepertutti.it/661_nuovi-termini-per-le-multe-stradali#sthash.VJz3nwHg.dpuf
4. Il Prefetto ha 210 giorni per pronunciarsi sul ricorso presentato a lui con deposito in Prefettura o invio a mezzo raccomandata (in particolare, entro 30 giorni deve inviare la richiesta all’Organo accertatore; entro 60 giorni deve effettuare l’istruttoria; entro 120 giorni deve emanare il provvedimento). Ma se il ricorso è stato presentato dall’Organo elevatore la multa, il Prefetto gode di soli 180 giorni - See more at: http://www.laleggepertutti.it/661_nuovi-termini-per-le-multe-stradali#sthash.VJz3nwHg.dpuf
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2014-12-01/autovelox-multe-notificate-entro-90-giorni-scatto-121245.shtml?uuid=ABi3FFKC
01/12/2014
Autovelox, le multe vanno notificate entro 90 giorni dallo scatto
Il termine di 90 giorni per la notifica dei verbali relativi alle infrazioni del Codice della strada decorre dalla data dell'infrazione e non da quella dell'accertamento. Lo ha ribadito il giudice di pace di Milano (giudice Francesco Rocca) con la sentenza 13347, depositata il 20 novembre, che ha confermato le osservazioni del ministero dell'Interno il quale, rispondendo alla Prefettura di Milano con la nota 16968 del 7 novembre scorso, ha bocciato la prassi del Comune di notificare i verbali oltre i termini consentiti dalla legge.
La nota del ministero ha lasciato un margine ai giudici di pace nei casi in cui «fattori esterni» impediscano la notifica nei termini indicati dall'articolo 201 del Codice della strada. La risposta dei Comuni è stata immediata: l'alto numero di infrazioni renderebbe impossibile notificare tutti i verbali entro i termini. Le prime indicazioni della giurisprudenza, invece, sono chiare. La notifica dei verbali deve decorrere da una data certa e inequivocabile senza che i Comuni «possano accampare una pluralità di impegni di cui risulterebbero oberati».
http://www.automoto.it/news/autovelox-vero-che-dopo-90-giorni-non-pu-pi-arrivare-la-multa.html#commenti-scrivi
27/08/2014
Autovelox: ecco perché le multe dopo 90 giorni non sono valide
Dopo 90 giorni dal flash dell'autovelox non si può più ricevere a casa la multa. Una convinzione radicata tra i cittadini supportata da un reale riscontro legislativo
Con “accertamento” si intende il momento esatto in cui viene rilevata l’infrazione e non importa se a rilevarla sia stata una macchina (autovelox) o un uomo (agente di polizia)
17. ricorso
Ciao io ho appena fatto ricorso a Milano contro un autovelox in via famagosta. Copio incollo il testo magari può essere utile!!
OGGETTO: Ricorso ai sensi dell’art. 203 del Codice della Strada contro il verbale di
Accertamento n. xxxxxxx, Riferimento Accertamento di lnfrazione: xxxx notificato dal verbalizzante xxxxx)
il sottoscrittto xxxxxxxx
RICORRE
contro il verbale indicato in oggetto per i seguenti motivi: Indicazione errata della data di accertamento.
MOTIVI
Il Codice della Strada , Titolo VI, Art. 201, comma 1-bis riporta:
“1bis: Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non e' necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1:
[…]
e) ACCERTAMENTO della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilita' che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiche' il veicolo oggetto del rilievo e' a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilita' di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari”
Notando quindi che il legislatore fa riferimento alla parola “accertamento per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento”:
• è da intendersi quindi che gli apparecchi di rilevamento hanno la funzione di effettuare l’accertamento;
• è da intendersi quindi che tale data a cui si fa riferimento con la parola “accertamento” è da intendersi contestuale alla infrazione, avvenuta in data 24 Maggio 2014;
• è di conseguenza da intendersi che nel verbale è presente una data accertamento errata (06/10/2014) che invalida il verbale;
• essendo l’infrazione avvenuta in data 24 Maggio, è da intendersi trascorso il termine di legge di 90 giorni entro cui il verbale deve essere notificato;
CHIEDE:
che la S.V. Ill.ma, riscontrate l'infondatezza e l'illegittimità dell'accertamento operato, Voglia annullare il verbale di accertamento e contestazione impugnato.
Allega:
1. Fotocopia leggibile del verbale di accertamento.
OGGETTO: Ricorso ai sensi dell’art. 203 del Codice della Strada contro il verbale di
Accertamento n. xxxxxxx, Riferimento Accertamento di lnfrazione: xxxx notificato dal verbalizzante xxxxx)
il sottoscrittto xxxxxxxx
RICORRE
contro il verbale indicato in oggetto per i seguenti motivi: Indicazione errata della data di accertamento.
MOTIVI
Il Codice della Strada , Titolo VI, Art. 201, comma 1-bis riporta:
“1bis: Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non e' necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1:
[…]
e) ACCERTAMENTO della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilita' che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiche' il veicolo oggetto del rilievo e' a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilita' di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari”
Notando quindi che il legislatore fa riferimento alla parola “accertamento per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento”:
• è da intendersi quindi che gli apparecchi di rilevamento hanno la funzione di effettuare l’accertamento;
• è da intendersi quindi che tale data a cui si fa riferimento con la parola “accertamento” è da intendersi contestuale alla infrazione, avvenuta in data 24 Maggio 2014;
• è di conseguenza da intendersi che nel verbale è presente una data accertamento errata (06/10/2014) che invalida il verbale;
• essendo l’infrazione avvenuta in data 24 Maggio, è da intendersi trascorso il termine di legge di 90 giorni entro cui il verbale deve essere notificato;
CHIEDE:
che la S.V. Ill.ma, riscontrate l'infondatezza e l'illegittimità dell'accertamento operato, Voglia annullare il verbale di accertamento e contestazione impugnato.
Allega:
1. Fotocopia leggibile del verbale di accertamento.
http://www.laleggepertutti.it/17654_multe-nullita-della-notifica-e-rispetto-dei-90-giorni
Il verbale di infrazione del codice della strada deve essere notificato al trasgressore e al proprietario del mezzo entro novanta giorni dalla data di accertamento dell’infrazione. Per calcolare il termine di novanta giorni bisogna cominciare a contare dal giorno successivo a quello dell’accertamento fino al novantesimo giorno incluso. - See more at: http://www.laleggepertutti.it/17654_multe-nullita-della-notifica-e-rispetto-dei-90-giorni#sthash.s44sAeLM.dpuf
Il termine per la notifica decorre non dalla data dell’infrazione, ma da quella del suo accertamento. L’infrazione infatti viene spesso accertata in un momento successivo al fatto stesso (possono decorrere anche alcuni giorni) e avviene all’interno degli uffici dell’amministrazione. Ciò capita quando l’infrazione è “registrata” attraverso dispositivi elettronici di controllo (per es. autovelox, photored ecc.). Su questa differente scansione temporale le amministrazioni fanno spesso leva al fine di guadagnare del tempo per la notifica. Sfruttando tale escamotage, molti verbali sono redatti così: “In data 10.01.2012 si è accertato che il conducente del veicolo targato AA321XY in data 02.01.2012 ha violato l’art. …”. In tali casi, i novanta giorni non decorrono dall’infrazione (02.01.2012) ma dall’accertamento (10.01.2012). L’Amministrazione può inoltre sforare il termine dei 90 giorni nella notifica al trasgressore se dimostra che il ritardo è stato dovuto alle difficoltà nell’individuazione di quest’ultimo soggetto. È il caso, per es., delle auto in leasing o di proprietà di società e condotte dai suoi dipendenti. In queste ipotesi, l’autorità pubblica ha 90 giorni per comunicare l’infrazione al proprietario del mezzo; quest’ultimo, a sua volta, ha 60 giorni per comunicare le generalità del conducente/trasgressore e, a partire da tale comunicazione, l’amministrazione ha ulteriori 90 giorni per la notifica del verbale al conducente/trasgressore. Il rispetto del termine dei 90 giorni non deve avere a riferimento, come termine finale, il giorno in cui il destinatario ha ricevuto l’atto, ma il momento in cui l’amministrazione accertatrice ha consegnato il plico da notificare all’ufficio postale o all’ufficiale giudiziario. Pertanto, qualora il ritardo nella notifica sia addebitabile a un disservizio postale ciò non rende invalida la notifica. In altre parole, l’amministrazione sarà in regola se entro i 90 giorni ha consegnato l’atto all’ufficiale giudiziario o al servizio postale. - See more at: http://www.laleggepertutti.it/17654_multe-nullita-della-notifica-e-rispetto-dei-90-giorni#sthash.s44sAeLM.dpuf
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