martedì 11 agosto 2015

le mie mappe

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martedì 26 maggio 2015

revisione millesimi il relativo costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione

http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/civile/civile/primiPiani/2013/06/riforma-del-condominio-tabelle-millesimali-modificabili-solo-allunanimita.php


La riforma del condominio è intervenuta con il nuovo articolo 69 disp. att. c.c. stabilendo che:
«I valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale di cui all'articolo 68 possono essere rettificati o modificati all'unanimità. Tali valori possono essere rettificati o modificati, anche nell'interesse di un solo condomino, con la maggioranza prevista dall'articolo 1136, secondo comma, c.c., nei seguenti casi:
1) quando risulta che sono conseguenza di un errore;
2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell'unità immobiliare anche di un solo condomino. In tal caso il relativo costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione.



siamo un supercondominio di 4 scale diviso in 2 blocchi. Ogni scala ha 3 appartamenti e due mandarde che originariamente locali di sgombero ora son abitazion. I millesimi non son mai stati adeguati a questa variazione. Inoltre ci son persone che hanno apportato delle variazioni come inclusione del balcone e trasformazione dello stesso in cucina o parte dell'appartamento. Inoltre le mansarde hanno ampliato le finestre inglobando come balconi le pensiline di copertura del terzo piano, ovviamente il tutto senza autrizzazione condominiale

2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell'unità immobiliare anche di un solo condomino. In tal caso il relativo costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione


I costi necessari per la formazione della nuova tabella millesimale, recita espressamente il nuovo testo di legge, vengono posti a carico esclusivo di coloro che hanno dato causa alla variazione, per esempio utilizzando il sottotetto come abitazione. Gli errori rilevanti ai fini della revisione sono quelli obbiettivamente verificabili (come la divergenza di estensione della superficie o la diversità di piano), restando di conseguenza esclusa la rilevanza dei criteri soggettivi, quali possono essere quelli di ordine estetico.
La modifica delle tabelle millesimali può essere richiesta anche quando siano mutate le condizioni di una parte dell'edificio in conseguenza di sopraelevazioni oppure, più in generale, di incrementi di superfici o comunque di incremento o diminuzioni di unità immobiliari. A differenza però del testo della vecchia norma (peraltro in vigore sono al 17 giugno 2013), che consentiva la possibilità di modifica solo se tali eventi fossero stati in grado di notevolmente alterare il rapporto originario tra i valori dei singoli piani, il legislatore della riforma quantifica in più di un quinto l'entità dell'alterazione che deve subire anche l'unità di un singolo condomino affinché si possa legittimamente pretendere di sottoporre a revisione la tabella millesimale. Deve trattarsi di un intervento comunque importante e considerevole, in grado di influire in modo cospicuo sull'essenza e sull'aspetto dell'edificio.

impregnante legno fai da te

http://www.tine.it/forum/m-1256202308/
vrei bisogno di preparare una oleoresina per impregnare all'esterno un'antica baita in legno. Avevo già fatto una decina di anni fa una miscela di olio di lino cotto, terpeni ed essenza di trementina in cui avevo sciolto delle resine naturali.

http://www.chimica-cannizzaro.it/files/solventi_agli_agrumi_vers7_orrizz-corretta.pdf

Anziché mandare al macero tonnellate di agrumi per mantenere il prezzo sul mercato, sarebbe opportuno utilizzare le bucce di agrumi per trasformarli in solventi per vernici.
La buccia dell'arancia, infatti, è ricca di terpeni, composti organici che costituiscono gli oli essenziali e le resine naturali, e che possono essere usati per produrre solventi e detergenti senza alcun effetto tossico, corrosivo, inquinante; di pigmenti e di pectine, che costituiscono le membrane delle cellule vegetali e che sono usate per addensanti alimentari per marmellate e gelatine; e di farina cellulosa, che può essere utilizzata per produrre carta di ottima qualità, adatta anche per gli alimenti.

Ora le principali materie prime utilizzate nei solventi ecocompatibili sono l’olio di lino e i terpeni d’arancio. L’olio di lino rappresenta la base dei prodotti naturali, esso è estratto dai semi di lino e serve per la preparazione di vernici e smalti. Le nuove frontiere della chimica stanno indirizzando quindi la ricerca su prodotti a sempre minor impatto ambientale, a favore della salute dell'uomo e dell'ambiente che lo circonda. Dalle bucce degli agrumi mediante estrazione, si ottengono i terpeni di arancio. Queste materie prime vegetali non comportano inquinamento. Sono biodegradabili, e conosciute dal ciclo biofisico del “sistema Terra”. Il terpene nel tempo tende a ingiallire per cui si non si può utilizzare per vernici bianche e trasparenti

Composizione Prodotti sintetici Prodotti naturali Legante Nei prodotti sintetici il legante rappresenta la resina di base che può essere di diversa natura a secondo della tipologia di prodotto da fare, nelle idropitture ad esempio sono utilizzate le resine viniliche o acriliche. Negli smalti le resine alchiliche o poliuretaniche. Per i prodotti naturali il legante è rappresentato generalmente da olio di lino, estratto dalle piante, e da altre resine, tipo dammar, colofonia, olio di legno di origine naturale, caseina del latte. Solvente Nei prodotti sintetici i solventi più utilizzati sono idrocarburi alifatici (ragia minerale), idrocarburi aromatici (xilolo e toluolo) glicoli, chetoni. Nei prodotti naturali i solventi utilizzati sono: Alcool etilico, olio di arancio, essenze di limone, terpeni di arancio. Pigmenti colorati Generalmente costituiti da ossidi di titanio, arancio molibdato, giallo cromo, ossido di ferro sintetico, da pigmenti organici (prodotti in maggior parte in India e Cina) e da pigmenti rivestiti sintetici. Nei prodotti naturali i pigmenti di maggior uso sono terre naturali, ossido di ferro e pigmenti derivati dai fiori. Cariche Nei prodotti sintetici vengono utilizzati generalmente solfati di bario (bianco fisso) barite, talchi, carbonati, quarzo. Nei prodotti naturali vengono utilizzati generalmente gesso, calce, carbonato, talchi, quarzi naturali. Additivi I prodotti sintetici contengono additivi di varia e diversa natura. addensanti poliuretanici, acrilici, tensioattivi, antischiuma, antiossidanti. Generalmente gli additivi vengono per lo più utilizzati negli smalti, ad esempio essiccativi senza piombo, conservanti per uso alimentare, acido borico.

Il componente principale degli oli essenziali di agrumi è il D-limonene, comunemente chiamato terpene, che è un idrocarburo insolubile in acqua.

http://users.libero.it/petemalu/vernici/Suggerimenti_pratici.html
Un impregnante idrorepellente fatto in casa
Un impregnante idrorepellente che mantenga visibile il legno sottostante si può ottenere facilmente in casa. Si tratta di una finitura idrorepellente impregnante semitrasparente; in altre parole va ripassata ogni due anni circa e contribuirà a mantenere il colore del legno solo parzialmente. La ricetta è come segue:
*diluente per vernici (acquaragia o simili): 2 l.
*paraffina (una normale candela bianca): 30 g.
*vernice trasparente per esterni (chiamata "flatter" se per applicazioni marine): 0,5 l.
*acrilico Terra di Siena Bruciata: 4 g.
*acrilico Ambra Grezza: 4 g.
Si gratta la paraffina in un contenitore, si aggiunge il diluente mescolando fintanto che la paraffina non si è sciolta (la cosa può durare un'ora; eventualmente si può far sciogliere la paraffina a bagnomaria, aggiungendola al diluente, per affrettare la cosa). Si aggiunge quindi la vernice trasparante ed, eventualmente, i colori acrilici. L'aggiunta di un fungicida è raccomandabile. Si mescola molto bene e si applica a spruzzo o a pennello.

lunedì 11 maggio 2015

multe notificate dopo i 90 giorni

http://www.quattroruote.it/news/milano/2015/02/27/multe_in_ritardo_il_comune_di_milano_denunciato_per_danno_erariale.html


27/02/2015
MILANOMulte in ritardo

Il Comune di Milano denunciato per danno erariale







oltre che al "mancato introito dei verbali annullati o archiviati per effetto dei ricorsi". In consiglio arriverà presto una mozione per per chiedere la restituzione delle multe notificate oltre i 90 giorni e già saldate dagli automobilisti. 



http://www.laleggepertutti.it/661_nuovi-termini-per-le-multe-stradali
20/01/2015
1. La multa stradale deve essere notificata al trasgressore (o presunto tale dall’Autorità) entro 90 giorni dalla data dell’infrazione (360 se risiede all’estero);   
2. Se invece la multa è stata contestata immediatamente al conducente/trasgressore, l’Amministrazione ha 100 giorni per la notifica al proprietario/responsabile in solido; - See more at: http://www.laleggepertutti.it/661_nuovi-termini-per-le-multe-stradali#sthash.VJz3nwHg.dpuf
4. Il Prefetto ha 210 giorni per pronunciarsi sul ricorso presentato a lui con deposito in Prefettura o invio a mezzo raccomandata (in particolare, entro 30 giorni deve inviare la richiesta all’Organo accertatore; entro 60 giorni deve effettuare l’istruttoria; entro 120 giorni deve emanare il provvedimento). Ma se il ricorso è stato presentato dall’Organo elevatore la multa, il Prefetto gode di soli 180 giorni - See more at: http://www.laleggepertutti.it/661_nuovi-termini-per-le-multe-stradali#sthash.VJz3nwHg.dpuf

http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2014-12-01/autovelox-multe-notificate-entro-90-giorni-scatto-121245.shtml?uuid=ABi3FFKC

01/12/2014

Autovelox, le multe vanno notificate entro 90 giorni dallo scatto

Il termine di 90 giorni per la notifica dei verbali relativi alle infrazioni del Codice della strada decorre dalla data dell'infrazione e non da quella dell'accertamento. Lo ha ribadito il giudice di pace di Milano (giudice Francesco Rocca) con la sentenza 13347, depositata il 20 novembre, che ha confermato le osservazioni del ministero dell'Interno il quale, rispondendo alla Prefettura di Milano con la nota 16968 del 7 novembre scorso, ha bocciato la prassi del Comune di notificare i verbali oltre i termini consentiti dalla legge.

La nota del ministero ha lasciato un margine ai giudici di pace nei casi in cui «fattori esterni» impediscano la notifica nei termini indicati dall'articolo 201 del Codice della strada. La risposta dei Comuni è stata immediata: l'alto numero di infrazioni renderebbe impossibile notificare tutti i verbali entro i termini. Le prime indicazioni della giurisprudenza, invece, sono chiare. La notifica dei verbali deve decorrere da una data certa e inequivocabile senza che i Comuni «possano accampare una pluralità di impegni di cui risulterebbero oberati».

http://www.automoto.it/news/autovelox-vero-che-dopo-90-giorni-non-pu-pi-arrivare-la-multa.html#commenti-scrivi

27/08/2014

Autovelox: ecco perché le multe dopo 90 giorni non sono valide 

Dopo 90 giorni dal flash dell'autovelox non si può più ricevere a casa la multa. Una convinzione radicata tra i cittadini supportata da un reale riscontro legislativo


Con “accertamento” si intende il momento esatto in cui viene rilevata l’infrazione e non importa se a rilevarla sia stata una macchina (autovelox) o un uomo (agente di polizia)

17. ricorso
Ciao io ho appena fatto ricorso a Milano contro un autovelox in via famagosta. Copio incollo il testo magari può essere utile!!


OGGETTO: Ricorso ai sensi dell’art. 203 del Codice della Strada contro il verbale di
Accertamento n. xxxxxxx, Riferimento Accertamento di lnfrazione: xxxx notificato dal verbalizzante xxxxx)

il sottoscrittto xxxxxxxx

RICORRE
contro il verbale indicato in oggetto per i seguenti motivi: Indicazione errata della data di accertamento.

MOTIVI

Il Codice della Strada , Titolo VI, Art. 201, comma 1-bis riporta:

“1bis: Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non e' necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1:
[…]
e) ACCERTAMENTO della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilita' che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiche' il veicolo oggetto del rilievo e' a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilita' di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari”

Notando quindi che il legislatore fa riferimento alla parola “accertamento per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento”:

• è da intendersi quindi che gli apparecchi di rilevamento hanno la funzione di effettuare l’accertamento;
• è da intendersi quindi che tale data a cui si fa riferimento con la parola “accertamento” è da intendersi contestuale alla infrazione, avvenuta in data 24 Maggio 2014;
• è di conseguenza da intendersi che nel verbale è presente una data accertamento errata (06/10/2014) che invalida il verbale;
• essendo l’infrazione avvenuta in data 24 Maggio, è da intendersi trascorso il termine di legge di 90 giorni entro cui il verbale deve essere notificato;

CHIEDE:
che la S.V. Ill.ma, riscontrate l'infondatezza e l'illegittimità dell'accertamento operato, Voglia annullare il verbale di accertamento e contestazione impugnato.

Allega:
1. Fotocopia leggibile del verbale di accertamento. 





http://www.laleggepertutti.it/17654_multe-nullita-della-notifica-e-rispetto-dei-90-giorni

Il verbale di infrazione del codice della strada deve essere notificato al trasgressore e al proprietario del mezzo entro novanta  giorni dalla data di accertamento dell’infrazione.   Per calcolare il termine di novanta giorni bisogna cominciare a contare dal giorno successivo a quello dell’accertamento fino al novantesimo giorno incluso. - See more at: http://www.laleggepertutti.it/17654_multe-nullita-della-notifica-e-rispetto-dei-90-giorni#sthash.s44sAeLM.dpuf

Il termine per la notifica decorre non dalla data dell’infrazione, ma da quella del suo accertamento. L’infrazione infatti viene spesso accertata in un momento successivo al fatto stesso (possono decorrere anche alcuni giorni) e avviene all’interno degli uffici dell’amministrazione. Ciò capita quando l’infrazione è “registrata” attraverso dispositivi elettronici di controllo (per es. autovelox, photored ecc.). Su questa differente scansione temporale le amministrazioni fanno spesso leva al fine di guadagnare del tempo per la notifica. Sfruttando tale escamotage, molti verbali sono redatti così: “In data 10.01.2012 si è accertato che il conducente del veicolo targato AA321XY in data 02.01.2012 ha violato l’art. …”. In tali casi, i novanta giorni non decorrono dall’infrazione (02.01.2012) ma dall’accertamento (10.01.2012).   L’Amministrazione può inoltre sforare il termine dei 90 giorni nella notifica al trasgressore se dimostra che il ritardo è stato dovuto alle difficoltà nell’individuazione di  quest’ultimo soggetto. È il caso, per es., delle auto in leasing o di proprietà di società e condotte dai suoi dipendenti. In queste ipotesi, l’autorità pubblica ha 90 giorni per comunicare l’infrazione al proprietario del mezzo; quest’ultimo, a sua volta, ha 60 giorni per comunicare le generalità del conducente/trasgressore e, a partire da tale comunicazione, l’amministrazione ha ulteriori 90 giorni per la notifica del verbale al conducente/trasgressore.   Il rispetto del termine dei 90 giorni non deve avere a riferimento, come termine finale, il giorno in cui il destinatario ha ricevuto l’atto, ma il momento in cui l’amministrazione accertatrice ha consegnato il plico da notificare all’ufficio postale o all’ufficiale giudiziario. Pertanto, qualora il ritardo nella notifica sia addebitabile a un disservizio postale ciò non rende invalida la notifica. In altre parole, l’amministrazione sarà in regola se entro i 90 giorni ha consegnato l’atto all’ufficiale giudiziario o al servizio postale. - See more at: http://www.laleggepertutti.it/17654_multe-nullita-della-notifica-e-rispetto-dei-90-giorni#sthash.s44sAeLM.dpuf

giovedì 9 aprile 2015

responsabilità notai e venditori licenza edilizia compravendita immobiliare

deve controllare gli atti di fabbrica e le licenze edilizie? mah, chi lo sa?
deve di sicuro fare le visure e le trascrizioni verificando non ci siano ipoteche

http://www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com/art/massimario/2014-04-17/compravendita-immobiliare-rassegna-130403.php?uuid=AB7TcME

Compravendita immobiliare - Responsabilità del notaio - Mancate visure - Inadempimento contrattuale. L'opera professionale del notaio non si riduce al mero compito di accertamento della volontà delle parti e di direzione nella compilazione dell'atto, ma si estende alle attività preparatorie e successive. Pertanto, il notaio quand'anche sia stato esonerato dalle visure risponde comunque per inadempimento della obbligazione di prestazione di opera intellettuale e di mancato rispetto dei canoni della diligenza ex art. 1176 c. 2 c.c. e della buona fede. Infatti, la lesione del diritto dell'acquirente in relazione alla certificazione dello stato dell'immobile da parte del notaio, proprio perché costituisce colpa contrattuale per inadempimento, comporta che il notaio deve fare tutto quanto è dovuto al fine di redigere un atto da cui risulti effettivamente la liberazione da ogni vincolo dell'immobile oggetto della compravendita, ossia è il notaio e non altri a dovere rispondere del suo inadempimento.
• Corte di cassazione, sezione III civile, sentenza 19 giugno 2013 n. 15305

http://www.dellastoriadempoli.it/ante-67-legittimazione-urbanistica-negli-atti-notarili/
Avvertenza:
trattasi di riflessione commentata in materia di normativa urbanistica, pertanto non deve essere intesa come trattazione giurisprudenziale avente valore verso o presso terzi.


In estrema sintesi si propone un quadro sul profilo di Legittimazione urbanistica, salvo diverse disposizioni di PRG, PdF e/o Regolamenti edilizi vigenti:
1) ANTE 1942 – immobili edificati sia all’interno che all’esterno dei centri abitati con o senza licenza: sono regolari;
2) DAL 1942 AL 1967 – immobili edificati all’interno dei centri abitati edificati senza licenza edilizia o in difformità: non sono regolari;
3) DAL 1942 AL 1967 – immobili edificati all’esterno dei centri abitati edificati con o senza licenza edilizia: sono regolari;

4) DAL 1967 AD OGGI – immobili edificati in tutto il territorio comunale senza licenza, concessione o permesso di costruire o in difformità da queste: non sono regolari;
Legge “Ponte” n. 765/1967.
Quest’ultima disposizione, valevole solamente negli atti di trasferimento o costituzione di diritti reali su edifici, consente in alternativa la presentazione di « dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale la parte venditrice attesta che i lavori di costruzione dell’immobile sono iniziati prima del 1° settembre 1967 ».
Tale procedura è una mera semplificazione offerta dal Legislatore agli alienanti: in nessuna ipotesi può avere efficacia sostitutiva di un atto abilitativo o licenza edilizia.
La Ratio di tale articolo è basata sulla consapevolezza che accurate ricerche di vecchie licenze edilizie ante ’67 sarebbe stata farraginosa e costosa per diversi motivi:
– impossibilità di reperire le pregresse licenze edilizie a causa di archivi disordinati;
– licenze edilizi con elaborati grafici assai approssimativi o carenti;
– edificazione di manufatti in territorio aperto in Comuni privi di PRG/PdF e/o Regolamenti edilizi;
Resta il fatto che tale procedura di Autodichiarazione non esenta il Venditore dalle responsabilità e oneri relativi alla Legittimazione – Conformità urbanistica dell’oggetto di vendita, appunto l’immobile.

http://www.brokerconsult.it/articoli.php?page=3&id=35
Passando al concreto, il venditore di un immobile si trovera di fronte alla richiesta, del Notaio rogante, di copia di tutti i provvedimenti autorizzativi del bene: le licenze edilizie per il periodo che arriva fino al 1977, le concessioni edilizie per il periodo dal 1977 a 2001 e i permessi di costruire dal 2001 ad oggi.
E importante sottolineare che non e necessario menzionare negli atti gli estremi dei provvedimenti precedenti al 1 settembre 1967. Laddove quindi l’inizio della costruzione del fabbricato interessato risalga a prima di tale data, sara sufficiente rendere in atto una dichiarazione giurata che attesti tale circostanza. L’anteriorita al 1967 tuttavia non e sinonimo di regolarita urbanistica, ma solo di maggiore snellezza per la vendita, in quanto ci si risparmia ricerche di vecchie autorizzazioni che possono a volte risultare anche difficili. E comunque buona norma per chi compra incaricare un tecnico che verifichi la conformita dello stato di fatto rispetto all’ultimo progetto approvato dal Comune, anche se questo risalga a un periodo precedente al 1967.

http://www.this.it/articoli/immobiliare/regolarita-urbanistica.html
Chi è responsabile del controllo su eventuali abusi?
E' importante che l'acquirente faccia verificare da un tecnico abilitato di propria fiducia la regolarità urbanistica perchè a differenza di quello che si potrebbe pensare il notaio non ha responsabilità sul controllo dell'assenza di abusi.
Una recenta sentenza della Cassazione (n. 11628 del 26 marzo 2012) ha infatti previsto che la conformità urbanistica è dichiarata dal venditore e il notaio non ha l'obbligo di verificare che questa dichiarazione sia vera.
Anche l'agenzia non ha alcun obbligo nè responsabilità sulla effettiva assenza di abusi per cui il modo migliore per tutelarsi è incaricare un tecnico abilitato che al contrario degli altri soggetti ha una responsabilità penale quando effettua una dichiarazione e difficilmente dichiarerà il falso.

Conseguenze per abuso e irregolarità edilizie

La formula prensete nei rogiti è "l'immobile viene acquistato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova", per questo l'acquirente dopo il rogito erediterà anche eventuali abusi o irregolarità edilizie. Ma chi acquista un immobile con dei vizi di conformità urbanistica che conseguenze può avere?

Abusi gravi

In caso di abusi edilizi, oltre ad una denuncia penale, sarà necessario provvedere alla demolizione ed al ripristino dei luoghi ed in alcuni casi l'ente potrà acquisire di diritto gratuitamente al patrimonio del comune parte del bene.

Sintesi e consigli

In conclusione se l'immobile non è mai stato autorizzato da un titolo abilitativo non può essere venduto (la responsabilità del controllo non è del notaio ma del venditore), in caso di abusi minori l'immobile può essere venduto ed il nuovo acquirente erediterà la responsabilità dell'abuso (con possibili sanzioni penali e rischio di demolizione). Esistono altresì piccole difformità che comportano sanzioni solo amministrative ma possono diminuire il valore della casa perchè rendono difficoltoso l'accesso a mutui o future vendite e non sempre possono essere regolarizzate.
Le spese per la regolarizzazione, sanzioni e responsabilità penale sono nella maggior pare dei casi dell'acquirente e non del venditore. Il consiglio è quello di acquistare sempre un immobile regolare o regolarizzato e di far controllare la regolarità urbanistica dal proprio tecnico di fiducia che con una dichiarazione è sottoposto ad una responsabilità di natura penale.

http://www.condominioweb.com/condominio/sentenza1099.ashx

Vendita parziale immobile abusivo

La tutela dell'acquirente in caso di vendita di immobile abusivo



martedì 10 marzo 2015

tempi garanzia lavori edili

http://www.altalex.com/index.php?idnot=37105

CODICE CIVILE 
Art. 1669.
Rovina e difetti di cose immobili.
Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta.
Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia.

http://www.euroconsumatori.eu/leggi_articoli_regione.php?id=83
....La responsabilità dell’esecuzione non a regola d’arte o nel non rispetto delle norme vigenti è sempre in capo all’impresa esecutrice o all’artigiano che ha eseguito i lavori.
Il codice civile negli articoli dal 1655-1677 disciplina e norma gli appalti e, in particolare, gli articoli dal 1667al 1673, normano proprio il problema della “difformità e dei vizi dell’opera“.
Il Codice Civile prevede che l’appaltatore è tenuto a fornire garanzia del lavoro eseguito per difformità e i vizi dell’opera da lui eseguita.
Unica eccezione prevista dal Codice Civile è il caso in cui i vizi siano conosciuti e/o riconoscibili dal committente, o se sia dimostrabile che sono stati taciuti in mala fede dall’appaltatore delle opere.
In generale, nel caso di appalto di Lavori la garanzia si prescrive in due anni dalla consegna dell’opera ultimata e i vizi o difetti lamentati debbono essere denunciati entro sessanta giorni dalla loro scoperta. La denuncia dei vizi riscontrati non è necessario formalizzarla se l’appaltatore ha riconosciuto l’esistenza di questi vizi, oppure ha agito in modo tale da nasconderli, in ogni caso questa circostanza deve essere documentata e dimostrata dunque è bene sempre formalizzare la contestazione.
Quando però l’opera eseguita, come succede nel caso di edifici ed immobili di varia natura e destinazione, è per sua natura intrinseca di lunga durata, la garanzia dell’appaltatore è estesa a dieci anni dal completamento dell’opera stessa.

http://www.carcereri.com/files/pub/studi/Ristrutturare%20con%20CC%20-%20La%20denuncia%20dei%20vizi%20e%20difetti%20negli%20immobili.pdf

.....2. I gravi difetti Diversi sono invece i termini di denuncia e di prescrizione dell’azione per i gravi difetti previsti dall’art. 1669 c.c. La norma prevede che, quando si tratta di edifi ci o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di 10 anni dal compimento, l’opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denuncia entro un anno dalla scoperta

mercoledì 4 febbraio 2015

elenco additivi ammessi in agricoltura biologica

http://www.ecoblog.it/post/141494/mele-troppo-lucide-per-essere-bio-un-po-di-chiarezza-sulle-cere-usate-per-proteggere-la-frutta

Veniamo alle mele oggetto del video, mele biologiche. Il Regolamento(CE) N. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 elenca nell'allegato VIII gli additivi ammessi per le colture biologiche che sono: Carbone vegetale E 153; Annatto, bissina, norbissina E160b; Carbonato di calcio E170; Metabisolfito di potassio E224; Metabisolfito di sodio E223; Nitrito di Sodio E250; Nitrito di Potassio E252; Acido lattico E270; biossido di carbonio E290; Acido malico E296; Acido Ascorbico E300; Ascorbato di sodio E301; Estratto ricco in tocoferolo E306; Lecitine E322; Acido ascorbico E330; Citrati di sodio E331; Citrati di calcio E333; Acido tartarico E334; Tartrati di sodio E335; Tartrati di potassio E336; Fosfati monocalcico E3341; Estratti di rosmarino (da colture biologiche) E392; Acido Alginico E400; Alginato di sodio E401; Alginato di potassio E402; agar-agar E406; Carragenina E407; Farina di semi di carrube (da colture biologiche) E410; Gomma di guar E412 (da colture biologiche); Gomma arabica E414 (da colture biologiche); Gomma di xantano E415; Glicerolo E422; Pectina E440 (da colture biologiche); Idrossipropilmetil-cellulosa E464; Carbonati di sodio E500; Carbonati di potassio E501; Carbonati di ammonio E503; carbonati di magnesio E505; Cloruro di calcio E509; Solfato di calcio E515; Idrossido di sodio E524; Biossido di silicio E551; talco E553b; Argon E938; Elio E939; Azoto E941; Ossigeno E948.

qui sotto link alla gazzetta ufficiale europea
https://trashfoodcom.files.wordpress.com/2012/04/reg-ce-n-889-del-2008.pdf