martedì 26 maggio 2015

revisione millesimi il relativo costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione

http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/civile/civile/primiPiani/2013/06/riforma-del-condominio-tabelle-millesimali-modificabili-solo-allunanimita.php


La riforma del condominio è intervenuta con il nuovo articolo 69 disp. att. c.c. stabilendo che:
«I valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale di cui all'articolo 68 possono essere rettificati o modificati all'unanimità. Tali valori possono essere rettificati o modificati, anche nell'interesse di un solo condomino, con la maggioranza prevista dall'articolo 1136, secondo comma, c.c., nei seguenti casi:
1) quando risulta che sono conseguenza di un errore;
2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell'unità immobiliare anche di un solo condomino. In tal caso il relativo costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione.



siamo un supercondominio di 4 scale diviso in 2 blocchi. Ogni scala ha 3 appartamenti e due mandarde che originariamente locali di sgombero ora son abitazion. I millesimi non son mai stati adeguati a questa variazione. Inoltre ci son persone che hanno apportato delle variazioni come inclusione del balcone e trasformazione dello stesso in cucina o parte dell'appartamento. Inoltre le mansarde hanno ampliato le finestre inglobando come balconi le pensiline di copertura del terzo piano, ovviamente il tutto senza autrizzazione condominiale

2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell'unità immobiliare anche di un solo condomino. In tal caso il relativo costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione


I costi necessari per la formazione della nuova tabella millesimale, recita espressamente il nuovo testo di legge, vengono posti a carico esclusivo di coloro che hanno dato causa alla variazione, per esempio utilizzando il sottotetto come abitazione. Gli errori rilevanti ai fini della revisione sono quelli obbiettivamente verificabili (come la divergenza di estensione della superficie o la diversità di piano), restando di conseguenza esclusa la rilevanza dei criteri soggettivi, quali possono essere quelli di ordine estetico.
La modifica delle tabelle millesimali può essere richiesta anche quando siano mutate le condizioni di una parte dell'edificio in conseguenza di sopraelevazioni oppure, più in generale, di incrementi di superfici o comunque di incremento o diminuzioni di unità immobiliari. A differenza però del testo della vecchia norma (peraltro in vigore sono al 17 giugno 2013), che consentiva la possibilità di modifica solo se tali eventi fossero stati in grado di notevolmente alterare il rapporto originario tra i valori dei singoli piani, il legislatore della riforma quantifica in più di un quinto l'entità dell'alterazione che deve subire anche l'unità di un singolo condomino affinché si possa legittimamente pretendere di sottoporre a revisione la tabella millesimale. Deve trattarsi di un intervento comunque importante e considerevole, in grado di influire in modo cospicuo sull'essenza e sull'aspetto dell'edificio.

impregnante legno fai da te

http://www.tine.it/forum/m-1256202308/
vrei bisogno di preparare una oleoresina per impregnare all'esterno un'antica baita in legno. Avevo già fatto una decina di anni fa una miscela di olio di lino cotto, terpeni ed essenza di trementina in cui avevo sciolto delle resine naturali.

http://www.chimica-cannizzaro.it/files/solventi_agli_agrumi_vers7_orrizz-corretta.pdf

Anziché mandare al macero tonnellate di agrumi per mantenere il prezzo sul mercato, sarebbe opportuno utilizzare le bucce di agrumi per trasformarli in solventi per vernici.
La buccia dell'arancia, infatti, è ricca di terpeni, composti organici che costituiscono gli oli essenziali e le resine naturali, e che possono essere usati per produrre solventi e detergenti senza alcun effetto tossico, corrosivo, inquinante; di pigmenti e di pectine, che costituiscono le membrane delle cellule vegetali e che sono usate per addensanti alimentari per marmellate e gelatine; e di farina cellulosa, che può essere utilizzata per produrre carta di ottima qualità, adatta anche per gli alimenti.

Ora le principali materie prime utilizzate nei solventi ecocompatibili sono l’olio di lino e i terpeni d’arancio. L’olio di lino rappresenta la base dei prodotti naturali, esso è estratto dai semi di lino e serve per la preparazione di vernici e smalti. Le nuove frontiere della chimica stanno indirizzando quindi la ricerca su prodotti a sempre minor impatto ambientale, a favore della salute dell'uomo e dell'ambiente che lo circonda. Dalle bucce degli agrumi mediante estrazione, si ottengono i terpeni di arancio. Queste materie prime vegetali non comportano inquinamento. Sono biodegradabili, e conosciute dal ciclo biofisico del “sistema Terra”. Il terpene nel tempo tende a ingiallire per cui si non si può utilizzare per vernici bianche e trasparenti

Composizione Prodotti sintetici Prodotti naturali Legante Nei prodotti sintetici il legante rappresenta la resina di base che può essere di diversa natura a secondo della tipologia di prodotto da fare, nelle idropitture ad esempio sono utilizzate le resine viniliche o acriliche. Negli smalti le resine alchiliche o poliuretaniche. Per i prodotti naturali il legante è rappresentato generalmente da olio di lino, estratto dalle piante, e da altre resine, tipo dammar, colofonia, olio di legno di origine naturale, caseina del latte. Solvente Nei prodotti sintetici i solventi più utilizzati sono idrocarburi alifatici (ragia minerale), idrocarburi aromatici (xilolo e toluolo) glicoli, chetoni. Nei prodotti naturali i solventi utilizzati sono: Alcool etilico, olio di arancio, essenze di limone, terpeni di arancio. Pigmenti colorati Generalmente costituiti da ossidi di titanio, arancio molibdato, giallo cromo, ossido di ferro sintetico, da pigmenti organici (prodotti in maggior parte in India e Cina) e da pigmenti rivestiti sintetici. Nei prodotti naturali i pigmenti di maggior uso sono terre naturali, ossido di ferro e pigmenti derivati dai fiori. Cariche Nei prodotti sintetici vengono utilizzati generalmente solfati di bario (bianco fisso) barite, talchi, carbonati, quarzo. Nei prodotti naturali vengono utilizzati generalmente gesso, calce, carbonato, talchi, quarzi naturali. Additivi I prodotti sintetici contengono additivi di varia e diversa natura. addensanti poliuretanici, acrilici, tensioattivi, antischiuma, antiossidanti. Generalmente gli additivi vengono per lo più utilizzati negli smalti, ad esempio essiccativi senza piombo, conservanti per uso alimentare, acido borico.

Il componente principale degli oli essenziali di agrumi è il D-limonene, comunemente chiamato terpene, che è un idrocarburo insolubile in acqua.

http://users.libero.it/petemalu/vernici/Suggerimenti_pratici.html
Un impregnante idrorepellente fatto in casa
Un impregnante idrorepellente che mantenga visibile il legno sottostante si può ottenere facilmente in casa. Si tratta di una finitura idrorepellente impregnante semitrasparente; in altre parole va ripassata ogni due anni circa e contribuirà a mantenere il colore del legno solo parzialmente. La ricetta è come segue:
*diluente per vernici (acquaragia o simili): 2 l.
*paraffina (una normale candela bianca): 30 g.
*vernice trasparente per esterni (chiamata "flatter" se per applicazioni marine): 0,5 l.
*acrilico Terra di Siena Bruciata: 4 g.
*acrilico Ambra Grezza: 4 g.
Si gratta la paraffina in un contenitore, si aggiunge il diluente mescolando fintanto che la paraffina non si è sciolta (la cosa può durare un'ora; eventualmente si può far sciogliere la paraffina a bagnomaria, aggiungendola al diluente, per affrettare la cosa). Si aggiunge quindi la vernice trasparante ed, eventualmente, i colori acrilici. L'aggiunta di un fungicida è raccomandabile. Si mescola molto bene e si applica a spruzzo o a pennello.

lunedì 11 maggio 2015

multe notificate dopo i 90 giorni

http://www.quattroruote.it/news/milano/2015/02/27/multe_in_ritardo_il_comune_di_milano_denunciato_per_danno_erariale.html


27/02/2015
MILANOMulte in ritardo

Il Comune di Milano denunciato per danno erariale







oltre che al "mancato introito dei verbali annullati o archiviati per effetto dei ricorsi". In consiglio arriverà presto una mozione per per chiedere la restituzione delle multe notificate oltre i 90 giorni e già saldate dagli automobilisti. 



http://www.laleggepertutti.it/661_nuovi-termini-per-le-multe-stradali
20/01/2015
1. La multa stradale deve essere notificata al trasgressore (o presunto tale dall’Autorità) entro 90 giorni dalla data dell’infrazione (360 se risiede all’estero);   
2. Se invece la multa è stata contestata immediatamente al conducente/trasgressore, l’Amministrazione ha 100 giorni per la notifica al proprietario/responsabile in solido; - See more at: http://www.laleggepertutti.it/661_nuovi-termini-per-le-multe-stradali#sthash.VJz3nwHg.dpuf
4. Il Prefetto ha 210 giorni per pronunciarsi sul ricorso presentato a lui con deposito in Prefettura o invio a mezzo raccomandata (in particolare, entro 30 giorni deve inviare la richiesta all’Organo accertatore; entro 60 giorni deve effettuare l’istruttoria; entro 120 giorni deve emanare il provvedimento). Ma se il ricorso è stato presentato dall’Organo elevatore la multa, il Prefetto gode di soli 180 giorni - See more at: http://www.laleggepertutti.it/661_nuovi-termini-per-le-multe-stradali#sthash.VJz3nwHg.dpuf

http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2014-12-01/autovelox-multe-notificate-entro-90-giorni-scatto-121245.shtml?uuid=ABi3FFKC

01/12/2014

Autovelox, le multe vanno notificate entro 90 giorni dallo scatto

Il termine di 90 giorni per la notifica dei verbali relativi alle infrazioni del Codice della strada decorre dalla data dell'infrazione e non da quella dell'accertamento. Lo ha ribadito il giudice di pace di Milano (giudice Francesco Rocca) con la sentenza 13347, depositata il 20 novembre, che ha confermato le osservazioni del ministero dell'Interno il quale, rispondendo alla Prefettura di Milano con la nota 16968 del 7 novembre scorso, ha bocciato la prassi del Comune di notificare i verbali oltre i termini consentiti dalla legge.

La nota del ministero ha lasciato un margine ai giudici di pace nei casi in cui «fattori esterni» impediscano la notifica nei termini indicati dall'articolo 201 del Codice della strada. La risposta dei Comuni è stata immediata: l'alto numero di infrazioni renderebbe impossibile notificare tutti i verbali entro i termini. Le prime indicazioni della giurisprudenza, invece, sono chiare. La notifica dei verbali deve decorrere da una data certa e inequivocabile senza che i Comuni «possano accampare una pluralità di impegni di cui risulterebbero oberati».

http://www.automoto.it/news/autovelox-vero-che-dopo-90-giorni-non-pu-pi-arrivare-la-multa.html#commenti-scrivi

27/08/2014

Autovelox: ecco perché le multe dopo 90 giorni non sono valide 

Dopo 90 giorni dal flash dell'autovelox non si può più ricevere a casa la multa. Una convinzione radicata tra i cittadini supportata da un reale riscontro legislativo


Con “accertamento” si intende il momento esatto in cui viene rilevata l’infrazione e non importa se a rilevarla sia stata una macchina (autovelox) o un uomo (agente di polizia)

17. ricorso
Ciao io ho appena fatto ricorso a Milano contro un autovelox in via famagosta. Copio incollo il testo magari può essere utile!!


OGGETTO: Ricorso ai sensi dell’art. 203 del Codice della Strada contro il verbale di
Accertamento n. xxxxxxx, Riferimento Accertamento di lnfrazione: xxxx notificato dal verbalizzante xxxxx)

il sottoscrittto xxxxxxxx

RICORRE
contro il verbale indicato in oggetto per i seguenti motivi: Indicazione errata della data di accertamento.

MOTIVI

Il Codice della Strada , Titolo VI, Art. 201, comma 1-bis riporta:

“1bis: Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non e' necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1:
[…]
e) ACCERTAMENTO della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilita' che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiche' il veicolo oggetto del rilievo e' a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilita' di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari”

Notando quindi che il legislatore fa riferimento alla parola “accertamento per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento”:

• è da intendersi quindi che gli apparecchi di rilevamento hanno la funzione di effettuare l’accertamento;
• è da intendersi quindi che tale data a cui si fa riferimento con la parola “accertamento” è da intendersi contestuale alla infrazione, avvenuta in data 24 Maggio 2014;
• è di conseguenza da intendersi che nel verbale è presente una data accertamento errata (06/10/2014) che invalida il verbale;
• essendo l’infrazione avvenuta in data 24 Maggio, è da intendersi trascorso il termine di legge di 90 giorni entro cui il verbale deve essere notificato;

CHIEDE:
che la S.V. Ill.ma, riscontrate l'infondatezza e l'illegittimità dell'accertamento operato, Voglia annullare il verbale di accertamento e contestazione impugnato.

Allega:
1. Fotocopia leggibile del verbale di accertamento. 





http://www.laleggepertutti.it/17654_multe-nullita-della-notifica-e-rispetto-dei-90-giorni

Il verbale di infrazione del codice della strada deve essere notificato al trasgressore e al proprietario del mezzo entro novanta  giorni dalla data di accertamento dell’infrazione.   Per calcolare il termine di novanta giorni bisogna cominciare a contare dal giorno successivo a quello dell’accertamento fino al novantesimo giorno incluso. - See more at: http://www.laleggepertutti.it/17654_multe-nullita-della-notifica-e-rispetto-dei-90-giorni#sthash.s44sAeLM.dpuf

Il termine per la notifica decorre non dalla data dell’infrazione, ma da quella del suo accertamento. L’infrazione infatti viene spesso accertata in un momento successivo al fatto stesso (possono decorrere anche alcuni giorni) e avviene all’interno degli uffici dell’amministrazione. Ciò capita quando l’infrazione è “registrata” attraverso dispositivi elettronici di controllo (per es. autovelox, photored ecc.). Su questa differente scansione temporale le amministrazioni fanno spesso leva al fine di guadagnare del tempo per la notifica. Sfruttando tale escamotage, molti verbali sono redatti così: “In data 10.01.2012 si è accertato che il conducente del veicolo targato AA321XY in data 02.01.2012 ha violato l’art. …”. In tali casi, i novanta giorni non decorrono dall’infrazione (02.01.2012) ma dall’accertamento (10.01.2012).   L’Amministrazione può inoltre sforare il termine dei 90 giorni nella notifica al trasgressore se dimostra che il ritardo è stato dovuto alle difficoltà nell’individuazione di  quest’ultimo soggetto. È il caso, per es., delle auto in leasing o di proprietà di società e condotte dai suoi dipendenti. In queste ipotesi, l’autorità pubblica ha 90 giorni per comunicare l’infrazione al proprietario del mezzo; quest’ultimo, a sua volta, ha 60 giorni per comunicare le generalità del conducente/trasgressore e, a partire da tale comunicazione, l’amministrazione ha ulteriori 90 giorni per la notifica del verbale al conducente/trasgressore.   Il rispetto del termine dei 90 giorni non deve avere a riferimento, come termine finale, il giorno in cui il destinatario ha ricevuto l’atto, ma il momento in cui l’amministrazione accertatrice ha consegnato il plico da notificare all’ufficio postale o all’ufficiale giudiziario. Pertanto, qualora il ritardo nella notifica sia addebitabile a un disservizio postale ciò non rende invalida la notifica. In altre parole, l’amministrazione sarà in regola se entro i 90 giorni ha consegnato l’atto all’ufficiale giudiziario o al servizio postale. - See more at: http://www.laleggepertutti.it/17654_multe-nullita-della-notifica-e-rispetto-dei-90-giorni#sthash.s44sAeLM.dpuf