mercoledì 9 ottobre 2013

incentivi cambiare caldaia FAQ ENEA


http://www.acs.enea.it/faq.pdf

9)
D - Devo sostituire l'impianto di climatizzazione invernale con una caldaia a condensazione. Quale documentazione devo acquisire e quali devono essere le caratteristiche della caldaia?
R - Dal 15/8/09 occorrono solo due documenti:
1) Asseverazione di un tecnico abilitato attestante il rispetto dei requisiti richiesti dall'art. 9 del "decreto edifici"; tale asseverazione può essere anche resa nella forma di cui all'art. 4, c. 1, lettera a) del "decreto edifici" (documento da conservare).
2) Scheda informativa che contenga i dati di cui all'allegato E del decreto (da compilare a video e da inviare all'ENEA). Per le caratteristiche della caldaia, si può far riferimento a quanto disposto dall'art. 9 del "decreto edifici".

14. D - Chi può firmare l'asseverazione di un intervento e l'attestato di qualificazione (o certificazione) energetica previsto dal decreto? E le spese sono detraibili?
R - La documentazione prevista dal decreto (asseverazione e attestato di qualificazione energetica) pu
ò essere redatta da un qualsiasi tecnico abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente ed iscritto allo specifico Ordine o Collegi
o professionale. Tuttavia, nelle regioni in cui vige una legislazione regionale più restrittiva, i tecnici sono soggetti a detta legislazione. Le parcelle dei professionisti sono comunque anch'esse detraibili al 55%.

21. D - Devo asseverare la messa a punto del sistema di distribuzione in seguito all'installazione di un generatore di calore a condensazione.
Ma cosa si intende per valvole termostatiche a bassa inerzia termica? E soprattutto sono sempre necessarie?
R - Per valvole termostatiche a bassa inerzia termica si intendono le valvole caratterizzate da un tem
po di risposta (determinato inconformità al punto 6.4.1.13 della norma UNI EN 215) inferiore a 40 minuti. Le valvole in possesso del marchio di conformità CEN(European Committee for Standardization) ottemperano a tale requisito e sono sempre necessarie -ove tecnicamente compatibili -
tranne nei seguenti due casi: 1) se la temperatura media del fluido termovettore è inferiore a 45 °C;
2) se, in alternativa, è installata su tutti i corpi scaldanti un'altra regolazione di tip
o modulante agente sulla portata.

28. D - L'IVA sui lavori che mi accingo a fare e ch
e rientrano tra quelli agevolati dal "decreto edifi
ci" è al 10%? Come deve essere compilata
la fattura? E il 55% da detrarre è comprensivo
di IVA?
R -In base all'art. 7, c. 2, lettera r) del D. L. 7
0/2011 e alla circolare dell'Agenzia delle Entrate
n. 19/E del 1/6/2012, dal 1° gennaio 2011
non è più obbligatorio indicare in fattura il costo
 del materiale separatamente da quello della manodo
pera. Tuttavia si consiglia di
ignorare questa facilitazione solo "virtuale" in qu
anto il regime di applicazione dell'IVA permane div
erso. Infatti, nell'ipotesi che il

32. D - Sto per installare una caldaia a condensazione sostituendone un'altra. Devo richiedere l'asseverazione dell'impianto direttamente al produttore o posso avvalermi di un tecnico di mia fiducia? E il tecnico installatore deve essere indicato dal produttore della caldaia o posso
sceglierlo io?
R - Se la potenza nominale è uguale o superiore a 100 kW occorre l'asseverazione dell'impianto che lei
 può richiedere a un tecnico di sua fiducia. Se, viceversa, la potenza è inferiore a 100 kW, lei può scegliere: o richiede l'asseverazione al tecnico che preferisce o richiede una certificazione al produttore della caldaia e delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica (se installate perché tecnicamente compatibili) che attesti il rispetto degli stessi requisiti di cui all'art. 9, comma 1 del "decreto edifici". La scelta del tecnico installatore spetta solo a lei.

56.D - Ho saputo che con la recente legge 99/2009 non è più richiesto l'attestato di qualificazione energetica per la sostituzione di impianti termici con caldaie a condensazione o con pompe di calore. Ma quali sono le modalità operative per potermi avvalere correttamente di questa semplificazione?
R - L'art. 31 della legge 99 del 23 luglio 2009, in vigore dal 15/8/09, abolisce l'obbligo di produrre
 l'AQE per coloro che intendono fruire della detrazione del 55% a valere sul comma 347 della Finanziaria 2007. Si ritiene quindi che coloro che hanno completato i lavori a partire dal 15/8/09 siano soggetti a compi
lare e ad inviare all'Enea il solo allegato E esclusivamente per via telematica. Si ricorda anche che è compito dell'utente indicare sull'allegato E il risparmio energetico previsto in seguito all'intervento: il relativo calcolo, a rigore, dovrebbe essere effettuato seguendo le direttive del DPR 59/2009 e applicando le norme UNI TS 11300. Tuttavia, nello spirito di semplificazione previsto dalla legge 99/09 che non prevede più l'assistenza obbligatoria di un tecnico per gli interventi afferenti al comma 347 della Finanziaria 2007, ai fini della detrazione fiscale e in prima approssimazione, per quanto riguarda la voce da compilare sull'allegato E, si possono ipotizzare i risparmi indicati nell'esempio di calcolo semplificato pubblicato su questo sito alla
sezione "Per i tecnici" e valevole solo per la sostituzione di un impianto termico con una caldaia a condensazione (non con una pompa di calore). Si tenga presente che detto esempio vale per un appartamento tipo di 82 mq. Per un appartamento di metratura inferiore si può tuttavia tenere fermo il risparmio ivi indicato. Per un appartamento di superficie tra 82 e 164 mq, il risparmio va calcolato in
proporzione. Se invece stiamo trattando di una casa isolata della stessa superficie, il risparmio in linea di massima va raddoppiato (condizione conservativa) rispetto a quello previsto nel caso di un appartamento. Oltre 164 mq e per qualsiasi altra tipologia di immobile, il risparmio va calcolato in maniera rrigorosa. Infine ricordiamo che se ci si vuole comunque avvalere dell'aiuto di un tecnico, il compenso è ancora detraibile al 55%.

67.

D - Con l’entrata in vigore delle Linee Guida nazionali per la certificazione energetica, per accedere alle detrazioni fiscali del 55% l’attestato di certificazione energetica (a.c.e.) è divenuto obbligatorio? E se sì, le spese tecniche necessarie per redigerlo sono comunque detraibili?
R – Il comma 1-ter dell’art. 6 del D. Lgs. n° 192 del 2005 modificato dal D. Lgs. 311/2006 stabilisce che dal 1 gennaio 2007 l’a.c.e. di un edificio o di un'unità immobiliare è necessario per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura (come sgravi fiscali o contributi a carico di fondi pubblici o delle gener
alità degli utenti) finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’unità immobiliare, dell’edificio o degli impianti. Inoltre, come previsto dal comma 1-bis dell’art. 11 del decreto su citato, fino all’entrata in
vigore (25 luglio 2009) delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, l’attestato di qualificazione energetica ha potuto sostituire a tutti gli effetti (e quindi anche relativamente alle detrazioni fiscali del 55%, là dove richiesto), l’a.c.e. Ma come riporta chiaramente il punto 1-ter dell’art. 11 del
 D. Lgs. 192, ciò non è più consentito trascorsi dodici mesi dall’emanazione delle Linee Guida nazionali. Pertanto, consultata a proposito anche la Segreteria Tecnica del MSE, riteniamo che per i lavori che abbiano avuto inizio dal 26 luglio 2010 o successivamente è ormai obbligatorio l’a.c.e. per accedere alle detrazioni fiscali del 55%, eccezion fatta per gli interventi che il comma 24 della finanziaria 2008 e l'art. 31 della legge 99/09 esentano dall’obbligo e per i quali nel tempo si è attuata una semplificazione delle procedure di
 trasmissione, ossia quelli di cui ai commi 345, limitatamente alla sostituzione di infissi in singole unità immobiliari, 346 e 347 della Finanziaria 2007. Come accennato, sulla base del comma 1 ter dell’art.6 del D. Lgs. n°192 del 2005, si ritiene che possano ritenersi salvi i diritti acquisiti prima del 26 luglio 2010, garantiti dalle attestazioni di incarico conferite fino a questa data. Tuttavia, fermo restando tale obbligo, ai soli fini dell’accesso alle detrazioni in oggetto e limitatamente agli interventi per i quali è ancora necessario l'a
.c.e. e cioè quelli di cui ai commi 344 e 345, quest'ultimo limitatamente alla coibentazione di strutture opache e alla sostituzione di infissi in contesti diversi dalle singole unità immobiliari, della Finanziaria 2007,
nella volontà di non rendere più complessa la procedura telematica per la trasmissione all’Enea delle
pratiche di detrazione, può continuare ad essere utilizzato l’apposito sito di trasmissione già previsto per la redazione dell’attestato di qualificazione energetica.
Come è stato già detto, l’a.c.e. va comunque redatto e conservato dall’utente e, in quanto misura obbligatoria per l’accesso alle detrazioni, tali spese tecniche si ritengono anch’esse detraibili. Si puntualizza che in questo modo viene esteso ora in ambito nazionale quanto già vigente nelle regioni in cui una legisla
zione locale già imponeva da tempo la redazione dell'a.c.e. Si ricorda poi che il modello a video può essere compilato e sottoscritto anche da un tecnico abilitato coinvolto nei lavori di cui alla richiesta di detrazione,
mentre il tecnico compilatore dell'attestato di certificazione non deve essere coinvolto nei lavori e deve rispondere a quant'altro prescritto dalle linee guida nazionali di cui al D.M. 26/6/09 o dalla normativa regionale di riferimento. Si ribadisce infine che la documentazione deve essere obbligatoriamente trasme
ssa all'ENEA esclusivamente attraverso l'apposito sito e che la possibilità di invio per raccomandata è limitato a pochissimi casi estremamente complessi per cui non è utilizzabile il modello predisposto sul sito.

70. D -Ho completato alcuni lavori di riqualificazione lo scorso anno e sono in possesso di tutta la docum
entazione tecnica e amministrativa necessaria. Ho però dimenticato di inviare all'Enea i documenti previsti entro la scadenza dei 90 giorni dal termine dei lavori. Ho perso il diritto a fruire delle detrazioni fiscali del 55%?
Non c'è modo di sanare l'omissione?
R - L'art. 2 del D.L. 2 marzo 2012 n. 16, coordinato con la legge di conversione 26 aprile 2012 n. 44,
 al comma 1, al Titolo 1 “semplificazioni in materia tributaria” così recita: "La fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non e' preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita' amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il con
tribuente: a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento; b) effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile; c) versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalita' stabilite dall'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista".
In virtù del disposto di cui sopra, si ritiene che il contribuente, ove soddisfi le condizioni sub a), b) e c), non perda il diritto a fruire delle detrazioni fiscali. In particolare, occorre provvedere all'invio della ocumentazione all'ENEA, secondo le modalità di cui alla faq n°2, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello in cui si è concluso il lavoro. Infine, per quanto riguarda il versamento della sanzione, si consiglia di chiedere delucidazioni all'Agenzia delle Entrate, anche attraverso il loro numero verde 848 800444.
N.B. Alcuni mesi dopo il disposto normativo di cui sopra, è stata emanata la Circolare dell’AdE n°38/E
 del 28 settembre 2012, che ha dato del termine di presentazione della prima dichiarazione utile una diversa interpretazione (sostenendo che esso debba intendersi come la prima dichiarazione dei redditi il cui term
ine di presentazione -ordinario di presentazione del modello UNICO- scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione, ovvero eseguire l’adempimento stesso). A fronte della diversa
interpretazione in materia da parte dei disposti normativi su citati, l’ENEA ha richiesto parere forma
le all’Agenzia delle Entrate, che in data 15 marzo 2013 ha confermato quanto espresso nella Circolare n°38/E, che costituisce ora anche la posizione ENEA al riguardo.
Pertanto, degli interventi di riqualificazione energetica ultimati nel 2012, per i quali non si è trasmessa ad ENEA la documentazione necessaria ad usufruire delle detrazioni nei 90 giorni di tempo utili, riteniamo sanabili unicamente quelli per i quali i 90 giorni di tempo utili sono scaduti successivamente al 30 settembre 2012.


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