giovedì 21 giugno 2012
geotermico
http://www.provincia.milano.it/ambiente/acqua/acque_sotterranee/procedure_amministrative/sonde_geotermiche.html
gradiente termico medio può essere stimato dell’ordine di 3 gradi ogni 100 metri di profondità.
gradiente termico medio può essere stimato dell’ordine di 3 gradi ogni 100 metri di profondità.
Semplificazione amministrativa per l’installazione di sonde geotermiche (a circuito chiuso)
La Regione Lombardia con l’emanazione del R. R. n. 7 pubblicato sul BURL n.9 I supplemento ordinario del 5 marzo 2010 (PDF - 1MB) ha incentivato l’utilizzo delle fonti di energia rinnovabile semplificando le procedure amministrative, come previsto dalla L.R.10/2009 (PDF - 5MB).
Si riassumono brevemente i punti essenziali del regolamento in vigore:
normativa geotermicoSi riassumono brevemente i punti essenziali del regolamento in vigore:
- Per l’installazione di sonde geotermiche che raggiungono una profondità non superiore a 150 metri dal piano campagna e di sonde geotermiche orizzontali, è necessaria la sola registrazione dell’impianto nella banca dati informatizzata, il Registro Sonde Geotermiche (RSG), disponibile sul sito regionale ed in corso di installazione.
- Per l’installazione di sonde geotermiche che superano la profondità di 150 metri dal piano campagna, è invece richiesta l’autorizzazione da parte della Provincia competente per il territorio. Anche in questo caso la registrazione dell’impianto al RSG è obbligatoria e deve avvenire, a cura del proprietario, prima della data di apertura del cantiere di perforazione. E’ in corso la predisposizione da parte degli uffici la modulisitica aggiornata
acque superficiali e sotteranee
mappa profondità falda http://goo.gl/maps/rCyf
normativa provincia
http://www.provincia.milano.it/ambiente/acqua/acque_sotterranee/procedure_amministrative/concessioni/scarico_falda.html
In virtù di tale disposizione la Provincia di Milano, nel rispetto della norme ed in attesa di indicazioni più dettagliate in ambito nazionale, può consentire il prelievo di acque a scopo geotermico e autorizzare la reimmissione delle acque provenienti da impianti geotermici, a condizione che:
La relazione da allegare, sottoscritta da professionista abilitato, datata e firmata, come i relativi allegati ed elaborati tecnici, dovrà contenere:
La perforazione del pozzo di presa e di resa verranno autorizzati dall'autorità concedente con lo stesso atto.L'istanza di reimmissione in falda (formato PDF - 107 KB - Aggiornato ad aprile 2012) sarà presentata contestualmente alla conclusione dei lavori dei pozzi di presa e resa.
L'autorizzazione alla reimmissione ha durata quadriennale e dovrà esserne richiesto il rinnovo previa indagine preventiva, entro un anno dalla scadenza .
La durata del procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione è pari a 90 gg, fatte salve le interruzioni dovute a richieste di integrazioni e pareri.
A seguito del rilascio dell'autorizzazione verrà inviata - sottoscritta dal tecnico abilitato - una planimetria indicante lo stato di fatto finale con le coordinate e la quota dei pozzi di resa autorizzati.
Non è consentito in alcun modo la reimmissione delle acque di falda utilizzate a scopo geotermico sul suolo e sottosuolo. Può essere invece consentito il riutilizzo della risorsa per altri scopi, come irrigazione di aree verdi, lavaggio strade, antincendio, rete duale,ecc. Nel caso di altri utilizzi oltre a quello geotermico non è consentita la reimmissione in falda ma potrà essere autorizzato lo scarico in corso d'acqua superficiale o in fognatura, con il rispetto delle rispettive tabelle (All. 5 del DLgs. 152/06), quindi non è ammesso il recapito nella falda delle acque derivanti da usi diversi da quello pompe di calore.
In seguito con il decreto di concessione verrà richiesta la caratterizzazione chimico-fisica e batteriologica della qualità delle acque attraverso l'analisi delle acque di presa e di resa (parametri della Tabella 3, Allegato 5, Parte III del D.lgs. 152/2006 integrata con i seguenti parametri aggiuntivi: conducibilità a 20°C, residuo fisso a 180°C, durezza totale, alcalinità, idrocarburi totali come n-esano, carica batterica a 22°C, carica batterica a 37°C, pseudomonas aeruginosa, aeromonas hydrophila, legionella pneumophila, clostridium, carica micotica) dopo il primo anno di funzionamento dell'impianto.
La presente procedura non riguarda la reimmissione in falda previsto nell'ambito dei siti di bonifica, che fanno riferimento all'art. 243 del D.Lgs. 152/2006.
Modulo reimmissione falda (formato PDF - 107 KB - Aggiornato ad aprile 2012)
http://www.provincia.milano.it/ambiente/acqua/autorizzazioni_scarichi/scarichi_acque_superficiali/index.html
La Provincia, ai sensi del Decreto Legislativo del 3 aprile 06 n. 152 con le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008 e ai sensi dei Regolamenti Regionali (R.R.) n.3 e n. 4 del 24.03.06, ha la competenza al rilascio delle autorizzazioni allo scarico:
Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.
L’autorizzazione è valida quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo.
Procedure per l’autorizzazione allo scarico acque reflue domestiche, industriali, urbane e meteoriche
Procedura semplificata per lo scarico di acque di sotterranee emunte per abbassamento della falda freatica
Attività connessa al rilascio delle autorizzazioni è il controllo sugli scarichi che viene attuato avvalendosi dell’A.R.P.A. (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente) della Lombardia.
normativa provincia
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AUTORIZZAZIONI REIMMISSIONE IN FALDA
Indicazioni tecnico-amministrative per l'autorizzazione alla reimmissione in falda
L'art. 104 del Decreto Legislativo 152/2006 vieta lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo. Il comma 2 però consente all'autorità competente di autorizzare gli scarichi nella stessa falda "delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico".In virtù di tale disposizione la Provincia di Milano, nel rispetto della norme ed in attesa di indicazioni più dettagliate in ambito nazionale, può consentire il prelievo di acque a scopo geotermico e autorizzare la reimmissione delle acque provenienti da impianti geotermici, a condizione che:
- non siano presenti plumes di contaminazione della falda;
- se presenti plumes di contaminazione della falda, l'indagine preventiva dimostri che la reimmissione non provoca variazioni nella circolazione idrica tali da estendere l'inquinamento a zone precedentemente non interessate;
- non siano presenti nell'acqua di reimmissione sostanze pericolose;
- le acque reimesse in falda abbiano caratteristiche qualitative non peggiori di quelle prelevate con un limitato incremento di temperatura, tale da non alterare le caratteristiche del corpo idrico interessato e che non superino i 20 °C.
La relazione da allegare, sottoscritta da professionista abilitato, datata e firmata, come i relativi allegati ed elaborati tecnici, dovrà contenere:
- descrizione dettagliata di come si forma l'acqua di reimmissione specificando la destinazione d'uso dell'insediamento o fabbricato (uso abitativo, scolastico, scolastico, commerciale, sanitario, sportivo, turistico, sanitario);
- ricostruzione della circolazione sotterranea indotta dal prelievo di acque e dalla loro successiva reimmissione in falda, in modo che il posizionamento dei due punti minimizzi il riciclo di acque, la formazione di zone di stagnazione, l'alterazione significativa del parametro temperatura con precipitazione e messa in soluzione di sostanze inquinanti ed eventuali possibili richiami di contaminanti da monte e laterali;
- schema completo del ciclo delle acque, dal prelievo alla reimmissione finale, con rappresentazione completa dei circuiti separati per funzione ed utilizzo delle acque emunte;
- considerazioni tecniche sull'impianto di scambio termico: funzionamento, presenza di altri fluidi segregati, presenza di additivi, portata di reimmissione, temperatura acqua di reimmissione nelle condizioni di funzionamento dell'impianto normali e in quelle più gravose (la temperatura alla reimmissione non potrà in alcun caso superare i 20°C), materiale dei condotti utilizzati per il prelievo e la reimmissione, tipo di fluido utilizzato per l'impianto frigorifero, dettagli descrittivi del sistema di scambio termico tra il circuito aperto falda – pozzi - falda e il circuito chiuso dell'impianto di condizionamento, ovvero tutti gli elementi tecnici che concorrono a caratterizzare l'impianto;
- planimetria dell'insediamento (CTR in scala 1:10.000) con l'ubicazione delle opere;
- schema della cameretta avampozzo e schema costruttivo del pozzo di resa;
- schema dell'impianto di scambio termico.
La perforazione del pozzo di presa e di resa verranno autorizzati dall'autorità concedente con lo stesso atto.L'istanza di reimmissione in falda (formato PDF - 107 KB - Aggiornato ad aprile 2012) sarà presentata contestualmente alla conclusione dei lavori dei pozzi di presa e resa.
L'autorizzazione alla reimmissione ha durata quadriennale e dovrà esserne richiesto il rinnovo previa indagine preventiva, entro un anno dalla scadenza .
La durata del procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione è pari a 90 gg, fatte salve le interruzioni dovute a richieste di integrazioni e pareri.
A seguito del rilascio dell'autorizzazione verrà inviata - sottoscritta dal tecnico abilitato - una planimetria indicante lo stato di fatto finale con le coordinate e la quota dei pozzi di resa autorizzati.
Non è consentito in alcun modo la reimmissione delle acque di falda utilizzate a scopo geotermico sul suolo e sottosuolo. Può essere invece consentito il riutilizzo della risorsa per altri scopi, come irrigazione di aree verdi, lavaggio strade, antincendio, rete duale,ecc. Nel caso di altri utilizzi oltre a quello geotermico non è consentita la reimmissione in falda ma potrà essere autorizzato lo scarico in corso d'acqua superficiale o in fognatura, con il rispetto delle rispettive tabelle (All. 5 del DLgs. 152/06), quindi non è ammesso il recapito nella falda delle acque derivanti da usi diversi da quello pompe di calore.
In seguito con il decreto di concessione verrà richiesta la caratterizzazione chimico-fisica e batteriologica della qualità delle acque attraverso l'analisi delle acque di presa e di resa (parametri della Tabella 3, Allegato 5, Parte III del D.lgs. 152/2006 integrata con i seguenti parametri aggiuntivi: conducibilità a 20°C, residuo fisso a 180°C, durezza totale, alcalinità, idrocarburi totali come n-esano, carica batterica a 22°C, carica batterica a 37°C, pseudomonas aeruginosa, aeromonas hydrophila, legionella pneumophila, clostridium, carica micotica) dopo il primo anno di funzionamento dell'impianto.
La presente procedura non riguarda la reimmissione in falda previsto nell'ambito dei siti di bonifica, che fanno riferimento all'art. 243 del D.Lgs. 152/2006.
Modulo reimmissione falda (formato PDF - 107 KB - Aggiornato ad aprile 2012)
http://www.provincia.milano.it/ambiente/acqua/autorizzazioni_scarichi/scarichi_acque_superficiali/index.html
La Provincia, ai sensi del Decreto Legislativo del 3 aprile 06 n. 152 con le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008 e ai sensi dei Regolamenti Regionali (R.R.) n.3 e n. 4 del 24.03.06, ha la competenza al rilascio delle autorizzazioni allo scarico:
- in corpo idrico superficiale (fiumi, torrenti, rogge, laghi e canali, sia naturali che artificiali);
- su suolo o negli strati superficiali del sottosuolo;
- nel sottosuolo
Tipologie di reflui autorizzabili:
- acque reflue domestiche e assimilate;
- acque meteoriche di dilavamento di prima e di seconda pioggia e acque di lavaggio di aree esterne;
- acque reflue urbane (terminali e sfioratori di reti fognarie);
- acque reflue industriali (comprese quelle di raffreddamento)
- acque utilizzate negli impianti di scambio termico (pompe di calore)
- acque emunte per abbassamento della falda
Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.
L’autorizzazione è valida quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo.
Procedure per l’autorizzazione allo scarico acque reflue domestiche, industriali, urbane e meteoriche
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martedì 24 gennaio 2012
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