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CODICE CIVILE
Art. 1669.
Rovina e difetti di cose immobili.
Rovina e difetti di cose immobili.
Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta.
Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia.
http://www.euroconsumatori.eu/leggi_articoli_regione.php?id=83
....La responsabilità dell’esecuzione non a regola d’arte o nel non rispetto delle norme vigenti è sempre in capo all’impresa esecutrice o all’artigiano che ha eseguito i lavori.
Il codice civile negli articoli dal 1655-1677 disciplina e norma gli appalti e, in particolare, gli articoli dal 1667al 1673, normano proprio il problema della “difformità e dei vizi dell’opera“.
Il Codice Civile prevede che l’appaltatore è tenuto a fornire garanzia del lavoro eseguito per difformità e i vizi dell’opera da lui eseguita.
Unica eccezione prevista dal Codice Civile è il caso in cui i vizi siano conosciuti e/o riconoscibili dal committente, o se sia dimostrabile che sono stati taciuti in mala fede dall’appaltatore delle opere.
Il Codice Civile prevede che l’appaltatore è tenuto a fornire garanzia del lavoro eseguito per difformità e i vizi dell’opera da lui eseguita.
Unica eccezione prevista dal Codice Civile è il caso in cui i vizi siano conosciuti e/o riconoscibili dal committente, o se sia dimostrabile che sono stati taciuti in mala fede dall’appaltatore delle opere.
In generale, nel caso di appalto di Lavori la garanzia si prescrive in due anni dalla consegna dell’opera ultimata e i vizi o difetti lamentati debbono essere denunciati entro sessanta giorni dalla loro scoperta. La denuncia dei vizi riscontrati non è necessario formalizzarla se l’appaltatore ha riconosciuto l’esistenza di questi vizi, oppure ha agito in modo tale da nasconderli, in ogni caso questa circostanza deve essere documentata e dimostrata dunque è bene sempre formalizzare la contestazione.
Quando però l’opera eseguita, come succede nel caso di edifici ed immobili di varia natura e destinazione, è per sua natura intrinseca di lunga durata, la garanzia dell’appaltatore è estesa a dieci anni dal completamento dell’opera stessa.
http://www.carcereri.com/files/pub/studi/Ristrutturare%20con%20CC%20-%20La%20denuncia%20dei%20vizi%20e%20difetti%20negli%20immobili.pdf
.....2. I gravi difetti
Diversi sono invece i termini di denuncia
e di prescrizione dell’azione per i gravi
difetti previsti dall’art. 1669 c.c. La norma
prevede che, quando si tratta di edifi ci o
di altre cose immobili destinate per loro
natura a lunga durata, se, nel corso di 10
anni dal compimento, l’opera, per vizio
del suolo o per difetto della costruzione,
rovina in tutto o in parte, ovvero
presenta evidente pericolo di rovina o
gravi difetti, l’appaltatore è responsabile
nei confronti del committente e dei suoi
aventi causa, purché sia fatta la denuncia
entro un anno dalla scoperta